Le agevolazioni fiscali collegate agli investimenti in beni strumentali sono incentivi che favoriscono il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese allo scopo di aumentarne la competitività ed accrescere le competenze interne. 

 Credito di Imposta Industria 4.0

La misura è stata inizialmente introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) per sostituire iperammortamento e superammortamento. Poi, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato l’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2025. Dal 2023 l’incentivo è riconosciuto solamente per investimenti in beni 4.0. 

Soggetti e investimenti ammessi

Possono fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali tutte le imprese residenti nel territorio dello stato nonché le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Non ci sono limiti relativi a dimensioni, forma giuridica o settore di appartenenza. Per accedere alla misura è necessario effettuare investimenti in beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. L'impresa deve inoltre:

  • rispettare la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • adempiere degli obblighi contributivi.

Esclusioni

Danno diritto alla fruizione del credito d’imposta gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione di:

  • beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Intensità degli aiuti

Per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», indicati nell’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto un credito di imposta fino al 20%, effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del:

  • 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per investimenti effettuati nel corso del 2024 in beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0», così come indicati nell’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 15% del costo di acquisizione. 

La misura del credito scenderà invece al 10% nel 2025. Resta al 15% il credito d’imposta per investimenti conclusi entro il 30 giugno 2025, a condizione di aver effettuato entro il 31 dicembre 2024 l’ordine ed il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo totale.

Fruizione del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24. La regola prevede che il credito sia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

L'Agenzia delle Entrate ha definito degli specifici codici tributo per l'utilizzo del credito da riportare nella sezione Erario dei modelli F24.

Adempimenti

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto di beni agevolati devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni di legge. E' inoltre richiesta la produzione di:

  • una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;

oppure

  • un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Questo documento deve attestare che i beni:

  • possiedono le caratteristiche tecniche che ne consentono l’inclusione negli allegati A e B;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Nel caso in cui i beni abbiano un costo di acquisto unitario non superiore a 300.000 euro, l’obbligo documentale può essere assolto con una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per ultimo, la normativa prevede l’invio di una comunicazione al MISE.

Credito di Imposta per il Piano Transizione 5.0

Il programma Transizione 5.0 introduce incentivi sotto forma di crediti d’imposta per le imprese che effettueranno investimenti in uno dei seguenti ambiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025:

  • Acquisto di beni strumentali, sia materiali che immateriali, di tipo 4.0;
  • Acquisto di beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili, escludendo le biomasse;
  • Spese per la formazione del personale in competenze legate alla transizione verde.

Gli investimenti agevolati dovranno assicurare risparmi energetici di almeno il 3% sui consumi finali di energia o del 5% nei processi indicati come target nella legge. Saranno agevolabili le spese effettuate nel 2024 e 2025 per beni digitali e materiali 4.0, software avanzati, e, novità significativa, anche i beni necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (escluse biomasse), nonché la formazione in competenze per la transizione ecologica. Le aliquote agevolative saranno almeno 3 e le intensità saranno commisurate ai risultati ottenuti in termini di contenimento energetico.

Per essere ammissibile, il progetto deve essere certificato preventivamente da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia. Successivamente una seconda certificazione dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.

Il credito d’imposta sarà proporzionato secondo tre soglie incrementali di aliquote in base alla riduzione del consumo finale di energia (almeno il 3%) o al risparmio energetico ottenuto nei processi target (almeno il 5%) nel caso di investimenti in beni 4.0:

Classe I - Credito di Imposta del 15%

Classe II - Credito di Imposta del 20%

Classe I - Credito di Imposta del 25%

Il decreto attuativo per questa misura è atteso a breve.


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