02 Mar
02Mar

Finalmente abbiamo i dettagli della nuovo Credito di Imposta istituito dal Piano Transizione 5.0. Le disposizioni sono contenute nell’Articolo 38 del D.L. 2 marzo 2024 N. 19


1. Gli investimenti agevolati

 Potranno accedere alle agevolazioni le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di fabbrica con le seguenti caratteristiche: 

  • Sono inclusi negli allegati A e B della Legge 232/2016; quindi con caratteristiche Industria 4.0;
  • Determinano un risparmio energetico minimo del 3% sui consumi generali annui oppure minimo del 5% su uno specifico processo produttivo al quale sono riferiti;
  • Sono effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025.


2. Nuove categorie di investimenti agevolabili

Software 

Come sappiamo, gli allegati A e B della citata legge si riferiscono rispettivamente a beni strumentali materiali (Allegato A) e beni strumentali immateriali (Allegato B). Quest’ultimo gruppo che riguarda i software viene ampliato con investimenti riguardanti: 

  1. Software, sistemi, applicazioni per il monitoraggio dei consumi o che introducono meccanismi di efficientamento energetico;
  2. Software gestionali se acquistati insieme a quelli indicati alla lettera a).

 

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

Le imprese che realizzano investimenti con caratteristiche tra quelle indicate al punto 1 possono includere nelle agevolazioni anche gli investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi quelli relativi allo stoccaggio di energia. Sono esclusi gli impianti a biomassa. In relazione all’installazione di impianti fotovoltaici, l’accesso alle agevolazioni è riservato agli impianti che abbiano caratteristiche comprese tra quelle indicate dal D.L. del 9 dicembre 2023 – Art. 12: 

  1. Moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  2. Moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  3. Moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

 Per gli impianti appartenenti ai gruppi b) e c) è inoltre prevista una maggiorazione della base imponibile per il calcolo del credito di imposta, rispettivamente del 120% e 140%

In attesa che sia costituito il registro dei moduli che rispondono ai requisiti di efficienza previsti dal comma 1 dell'art. 12 del decreto Legge 181 9.12.2023 (Decreto Energia), “sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale” previsti dal decreto stesso, cioè siano prodotti negli Stati Membri dell'Unione Europea e abbiano livelli di efficienza di cui ai punti a), b) e c).

Formazione del personale 

Le spese di formazione del personale per l’acquisizione delle competenze digitali ed energetiche possono essere agevolate nel limite del 10% del valore degli investimenti indicati ai punti 1 e 2, nel limite massimo di Euro 300.000,00. La formazione dovrà essere svolta da soggetti accreditati e riconosciuti dal Ministero. 


3. Beneficiari ed esclusioni

Possono accedere alle agevolazioni tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, forma giuridica e regime fiscale adottato a condizione che siano in regola con gli adempimenti contributivi e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono escluse le seguenti attività:

  • Connesse direttamente ai combustibili fossili;
  • Che generano gas a effetto serra superiori ai parametri di riferimento;
  • Connesse a discariche, inceneritori e di trattamento meccanico biologico;
  • Che generano elevate dosi di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.


4. Le agevolazioni

Sono costituite da un Credito di imposta calcolato in percentuale sugli investimenti realizzati. L’intensità varia in funzione dell’ammontare delle spese sostenute e dei livelli di risparmio energetico conseguiti, secondo la tabella che segue: 

Valore degli investimenti EuroRiduzione consumi generaliRiduzione consumi sul ciclo produttivoCredito di imposta
Fino a 2,5 Milioni
≥ 3%
≥ 5%
35%
Oltre 2,5 e Fino a 10 Milioni
≥ 3%
≥ 5%
15%
Oltre 10 Milioni≥ 3%≥ 5%5%
Fino a 2,5 Milioni
> 6%
> 10%
40%
Oltre 2,5 e Fino a 10 Milioni> 6%> 10%20%
Oltre 10 Milioni> 6%> 10%10%
Fino a 2,5 Milioni> 10%> 15%45%
Oltre 2,5 e Fino a 10 Milioni> 10%> 15%25%
Oltre 10 Milioni> 10%> 15%15%


Il Credito di Imposta a cui si ha diritto potrà essere utilizzato unicamente in compensazione con i modelli F24 dopo 5 giorni dalla data di comunicazione del GSE al Ministero (Soggetto Gestore per le comunicazioni riportate al successivo punto 6) dell'elenco delle imprese beneficiari e del relativo credito spettante

Viene quindi accantonato il sistema degli automatismi per l’inizio della fruizione del credito adottati nell’Industria 4.0, dove il credito può essere utilizzato a partire dalla data di interconnessione del bene, senza obbligo di comunicazione. 

Per le imprese che al 31 dicembre 2025 avranno già iniziato a compensare il credito ma non lo avranno utilizzato completamente per incapienza, la normativa prevede l’utilizzo del credito residuo in 5 rate annuali di pari importo nei successivi periodi di imposta. 


5. Il calcolo della riduzione dei consumi

Il riferimento per calcolare il risparmio energetico è quello relativo ai consumi su base annuale del periodo precedente a quello di avvio degli investimenti. 

Per le imprese di nuova costituzione che non possono disporre di dati storici, si farà riferimento alle tabelle di consumi medi che saranno contenute nei prossimi decreti attuativi di imminente pubblicazione.


6. Accesso al beneficio e oneri documentali

 Per l'accesso al  beneficio,  le  imprese  dovranno presentare,  in  via telematica,  sulla  base  di  modelli  standardizzati   messi   a disposizione dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  s.p.a  (GSE):

  • Una comunicazione ex-ante concernente la descrizione del progetto di investimento ed il costo;  
  • Una certificazione rilasciata da soggetto abilitato che attesta la percentuale di riduzione dei consumi;
  • Una comunicazione ex-post al completamento dell'investimento;
  • Una certificazione rilasciata da soggetto abilitato che attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti in conformità con quanto riportato nella certificazione ex-ante.

Il decreto stabilisce che tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni (l’elenco sarà previsto dal decreto attuativo di prossima emanazione) ci siano in ogni caso:

  • Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per le sole Piccole e Medie Imprese, le spese sostenute per il rilascio delle certificazioni indicate vanno ad incrementare il Credito di Imposta, fino ad un massimo di Euro 10.000,00

Oltre alle certificazioni e comunicazioni ex-ante ed ex-post, l’impresa dovrà conservare tutta la documentazione attestante l’effettuazione degli investimenti e la corretta determinazione dei costi agevolabili. 

I documenti di trasporto, le fatture e gli altri documenti dovranno riportare espressamente il riferimento alla presente normativa. 

L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dovrà essere certificato da un revisore legale dei conti. 

Per le imprese non soggette all’obbligo di revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da oggetto idoneo e abilitato. In tal caso, i costi sostenuti per la certificazione delle spese andranno ad incrementare il Credito di Imposta fino ad un massimo di Euro 5.000,00


7. Cumulabilità delle agevolazioni

Il Credito di Imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con il Credito di Imposta Industria 4.0. In sostanza, pur partendo da una base comune (gli investimenti con caratteristiche Industria 4.0), le agevolazioni si applicano alternativamente a seconda del livello di riduzione dei consumi raggiunto. Se tali investimenti non generano risparmi in termini di consumo energetico oppure i risparmi sono inferiori alle soglie minime del 3% - 5% descritte in precedenza, l’investimento potrà essere agevolato con il Credito di Imposta Industria 4.0. In caso di raggiungimento delle soglie minime sarà possibile accedere alle agevolazioni di Transizione 5.0. 

Il Credito di Imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con il Credito di Imposta Industria 4.0 e nemmeno con aiuti provenienti da fondi europei, a titolo esemplificativo si citano i FESR e il PNRR.

Il Credito di Imposta Transizione 5.0 è cumulabile con tutte le altre agevolazioni pubbliche per le stesse spese che non indichino espressamente un divieto di cumulo, a condizione che la somma di tali agevolazioni non comporti un superamento del valore degli investimenti. 

Si attendono adesso due decreti attuativi per completare il quadro normativo. Il primo Decreto riguarderà la struttura generale della normativa mentre il secondo Decreto conterrà l'indicazione dei requisiti dei soggetti terzi autorizzati alle certificazioni e alla formazione.


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