E’ stato approvato in via definitiva il testo del Decreto Sostegni Bis con molte novità per le partite iva e le imprese danneggiate dal Covid-19. Tra le misure introdotte segnaliamo, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto ed il credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto di DPI.
Misura 1
A tutti i soggetti che hanno beneficato del primo Decreto Sostegni sarà riconosciuto un contributo automatico di pari importo, senza la necessità di presentare alcuna istanza.
Misura 2
Sarà inoltre possibile presentare domanda per un secondo contributo a fondo perduto sulla base di alcuni requisiti stabiliti nel Decreto:
Se i requisiti indicati sono soddisfatti, alla riduzione di fatturato medio mensile viene applicata una percentuale variabile in funzione del volume di affari annuo:
L’importo ottenuto da questo calcolo deve essere confrontato con il contributo automatico ricevuto, previsto dal Decreto per la Misura 1. Se quest’ultimo è inferiore, si otterrà un contributo ulteriore pari alla differenza. In caso contrario, non si avrà diritto ad alcun contributo aggiuntivo. Questa misura risulta quindi integrativa rispetto al contributo automatico ricevuto.
Per i soggetti che non hanno potuto beneficare del contributo previsto dal primo Decreto Sostegni, a causa di un calo di fatturato non superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019, sarà possibile presentare istanza, fermi restando i requisiti stabiliti, nel caso in cui il calo di fatturato si sia verificato nel periodo indicato in precedenza per questa misura: dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021. Per questa agevolazione vengono rafforzate le percentuali di aiuto calcolate sulla perdita media mensile di fatturato:
Misura 3
Il Decreto Sostegni Bis introduce un ulteriore contributo a fondo perduto per il quale dovranno essere definiti criteri di accesso e intensità da un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo contributo verrà erogato al netto dei contributi già ricevuti e riferiti a:
Il contributo massimo ricevibile per le misure indicate è pari a 150.000 Euro.
Viene istituito un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2021. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per:
Il credito di imposta calcolato è utilizzabile in compensazione nell’anno di sostenimento delle spese ovvero nella dichiarazione dei redditi, fino ad un limite massimo di 60.000 Euro.
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