21 May
21May


E’ stato approvato in via definitiva il testo del Decreto Sostegni Bis con molte novità per le partite iva e le imprese danneggiate dal Covid-19. Tra le misure introdotte segnaliamo, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto ed il credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto di DPI.

Contributi a fondo perduto – Art. 1

Misura 1
A tutti i soggetti che hanno beneficato del primo Decreto Sostegni sarà riconosciuto un contributo automatico di pari importo, senza la necessità di presentare alcuna istanza.

Misura 2
Sarà inoltre possibile presentare domanda per un secondo contributo a fondo perduto sulla base di alcuni requisiti stabiliti nel Decreto:

  • Fatturato non superiore a 10 milioni di Euro nel 2019
  • Partita iva attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Bis
  • Media mensile di fatturato inferiore al 30% nel periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto allo stesso periodo 2019 – 2020

Se i requisiti indicati sono soddisfatti, alla riduzione di fatturato medio mensile viene applicata una percentuale variabile in funzione del volume di affari annuo:

  • 60% per fatturato annuo fino a 100.000 Euro
  • 50% per fatturato annuo fino a 400.000 Euro
  • 40% per fatturato annuo fino a 1 milione di Euro
  • 30% per fatturato annuo fino a 5 milioni di Euro
  • 20% per fatturato annuo fino a 10 milioni di Euro

L’importo ottenuto da questo calcolo deve essere confrontato con il contributo automatico ricevuto, previsto dal Decreto per la Misura 1. Se quest’ultimo è inferiore, si otterrà un contributo ulteriore pari alla differenza. In caso contrario, non si avrà diritto ad alcun contributo aggiuntivo. Questa misura risulta quindi integrativa rispetto al contributo automatico ricevuto.

Per i soggetti che non hanno potuto beneficare del contributo previsto dal primo Decreto Sostegni, a causa di un calo di fatturato non superiore al 30% nel 2020 rispetto al 2019, sarà possibile presentare istanza, fermi restando i requisiti stabiliti, nel caso in cui il calo di fatturato si sia verificato nel periodo indicato in precedenza per questa misura: dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021. Per questa agevolazione vengono rafforzate le percentuali di aiuto calcolate sulla perdita media mensile di fatturato:

  • 90% per fatturato annuo fino a 100.000 Euro
  • 70% per fatturato annuo fino a 400.000 Euro
  • 50% per fatturato annuo fino a 1 milione di Euro
  • 40% per fatturato annuo fino a 5 milioni di Euro
  • 30% per fatturato annuo fino a 10 milioni di Euro

Misura 3
Il Decreto Sostegni Bis introduce un ulteriore contributo a fondo perduto per il quale dovranno essere definiti criteri di accesso e intensità da un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questo contributo verrà erogato al netto dei contributi già ricevuti e riferiti a:

  • Fondo perduto Decreto Rilancio 2020
  • Fondo perduto per le attività situate nei Centri Storici 2020
  • Fondo perduto Decreto Ristori 2020
  • Fondo perduto Decreto Sostegni 2021

Il contributo massimo ricevibile per le misure indicate è pari a 150.000 Euro.

Credito di imposta per spese di sanificazione e acquisto di DPI – Art. 32

Viene istituito un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nel periodo dal 1 giugno al 31 agosto 2021. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per:

  • Spese di sanificazione degli ambienti in cui si esercita attività di impresa
  • Somministrazione di tamponi ai dipendenti
  • Acquisto di DPI: mascherine, camici, calzari, guanti, visiere, occhiali protettivi conformi alla normativa europea
  • Prodotti detergenti e disinfettanti
  • Dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti, incluse le spese di installazione
  • Dispositivi per il distanziamento e la sicurezza personale quali barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione.

Il credito di imposta calcolato è utilizzabile in compensazione nell’anno di sostenimento delle spese ovvero nella dichiarazione dei redditi, fino ad un limite massimo di 60.000 Euro.


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