03 Mar
03Mar


Finalmente abbiamo tutti i dettagli della nuovo Credito di Imposta istituito dal Piano Transizione 5.0. Le disposizioni sono contenute nell’Articolo 38 del D.L. 2 marzo 2024 N. 19 e nelle successive modifiche apportate con la Legge di Bilancio 2025.


1. Gli investimenti agevolati 

Potranno accedere alle agevolazioni le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di fabbrica con le seguenti caratteristiche: 

  • Sono inclusi negli allegati A e B della Legge 232/2016; quindi con caratteristiche Industria 4.0;
  • Determinano un risparmio energetico minimo del 3% sui consumi generali annui oppure minimo del 5% su uno specifico processo produttivo al quale sono riferiti;
  • Sono effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025.

 

2. Nuove categorie di investimenti agevolabili

Software 

Come sappiamo, gli allegati A e B della citata legge si riferiscono rispettivamente a beni strumentali materiali (Allegato A) e beni strumentali immateriali (Allegato B). Quest’ultimo gruppo che riguarda i software viene ampliato con investimenti riguardanti: 

  1. Software, sistemi, applicazioni per il monitoraggio dei consumi o che introducono meccanismi di efficientamento energetico;
  2. Software gestionali se acquistati insieme a quelli indicati alla lettera a).

Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

Le imprese che realizzano investimenti con caratteristiche tra quelle indicate al punto 1 possono includere nelle agevolazioni anche gli investimenti per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi quelli relativi allo stoccaggio di energia. Sono esclusi gli impianti a biomassa. In relazione all’installazione di impianti fotovoltaici, l’accesso alle agevolazioni è riservato agli impianti che abbiano caratteristiche comprese tra quelle indicate dal D.L. del 9 dicembre 2023 – Art. 12: 

  1. Moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  2. Moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  3. Moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

 I mesi passati hanno evidenziato la difficoltà di reperire sul mercato pannelli fotovoltaici delle categorie b) e c) mentre i pannelli di categoria a) scontano una forte competizione con i pannelli più economici di produzione cinese. La normativa provvede a riconoscere una maggiorazione per ogni categoria di pannello fotovoltaico nei seguenti termini: 

  • Pannello di categoria a)                maggiorazione del 30%
  • Pannello di categoria b)                maggiorazione del 40%
  • Pannello di categoria c)                maggiorazione del 50%

 La normativa stabilisce che il dimensionamento degli impianti deve tenere conto di una producibilità massima che non ecceda il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Per gli impianti fotovoltaici sono stabiliti dei costi massimi agevolabili rapportati alla dimensione degli impianti. I componenti relativi ai sistemi di stoccaggio sono agevolabili nella misura massima di € 900,00 per kWh. La parte che riguarda invece i sistemi di generazione dell’energia è agevolabile nelle misure massime stabilite nella tabella allegata al decreto attuativo: 

Fino a 20 kWe€ 1.350 / kW
Da 21 a 200 kWe€ 1.060 / kW
Da 201 a 600 kWe€ 970 / kW
Da 601 a 1.000 kWe€ 860 / kW
Oltre i 1.000 kWe€ 800 / kW

 

Formazione del personale 

Le spese di formazione del personale per l’acquisizione delle competenze digitali ed energetiche possono essere agevolate nel limite del 10% del valore degli investimenti indicati ai punti 1 e 2, nel limite massimo di Euro 300.000,00. La formazione dovrà essere svolta da soggetti accreditati e riconosciuti dal Ministero. 


3. Beneficiari ed esclusioni 

Possono accedere alle agevolazioni tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, forma giuridica e regime fiscale adottato a condizione che siano in regola con gli adempimenti contributivi e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono escluse le seguenti attività: 

  • Connesse direttamente ai combustibili fossili;
  • Che generano gas a effetto serra superiori ai parametri di riferimento;
  • Connesse a discariche, inceneritori e di trattamento meccanico biologico;
  • Che generano elevate dosi di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi.

 

4. Le agevolazioni 

Sono costituite da un Credito di imposta calcolato in percentuale sugli investimenti realizzati. L’intensità varia in funzione dell’ammontare delle spese sostenute e dei livelli di risparmio energetico conseguiti, secondo la tabella che segue: 

Valore degli investimenti EuroRiduzione consumi generaliRiduzione consumi sul ciclo produttivo
Credito di imposta
Fino a 10 Milioni≥ 3%≥ 5%35%
Oltre 10 Milioni≥ 3%≥ 5%5%
Fino a 10 Milioni> 6%> 10%40%
Oltre 10 Milioni> 6%> 10%10%
Fino a 10 Milioni> 10%> 15%45%
Oltre 10 Milioni> 10%> 15%15%


Il Credito di Imposta a cui si ha diritto potrà essere utilizzato unicamente in compensazione con i modelli F24 dopo 10 giorni dalla data di comunicazione del GSE al Ministero (Soggetto Gestore per le comunicazioni riportate al successivo punto 6) dell'elenco delle imprese beneficiari e del relativo credito spettante

Viene quindi accantonato il sistema degli automatismi per l’inizio della fruizione del credito adottati nell’Industria 4.0, dove il credito può essere utilizzato a partire dalla data di interconnessione del bene, senza obbligo di comunicazione. 

Per le imprese che al 31 dicembre 2025 avranno già iniziato a compensare il credito ma non lo avranno utilizzato completamente per incapienza, la normativa prevede l’utilizzo del credito residuo in 5 rate annuali di pari importo nei successivi periodi di imposta.


5. Il calcolo della riduzione dei consumi 

Il riferimento per calcolare il risparmio energetico è quello relativo ai consumi su base annuale del periodo precedente a quello di avvio degli investimenti. 

Lo scenario controfattuale - Le imprese di nuova costituzione come pure quelle che, nei 6 mesi precedenti la comunicazione iniziale al GSE, abbiamo modificato prodotti e/o servizi resi, non disporranno di dati storici per il calcolo del risparmio energetico (uno scenario reale). Dovranno dunque procedere con il confronto rispetto ad uno scenario controfattuale. 

Per ogni investimento in beni nuovi, dovranno essere individuati almeno 3 beni alternativi, disponibili, sul mercato dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, nei 5 anni precedenti la data di avvio del progetto. Individuati i beni “vecchi”, si dovrà calcolare il consumo energetico medio annuo per ogni bene. Sommando questa media per ogni bene oggetto dell’investimento si otterrà lo scenario controfattuale di riferimento per il confronto con i beni nuovi ed il calcolo del risparmio energetico. 

Supponiamo che i 3 beni alternativi individuati abbiano un consumo medio annuo rispettivamente di 445, 430 e 400 MWh avremo un consumo medio annuo di 425MWh. Se il nuovo bene incluso nel progetto di investimento ha un consumo medio di 350MWh, il risparmio medio annuo sarà pari 75Mwh cioè a circa il 18%. 


6. Accesso al beneficio e oneri documentali 

Per l'accesso al  beneficio,  le  imprese  dovranno presentare,  in  via telematica,  sulla  base  di  modelli  standardizzati   messi   a disposizione dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  s.p.a  (GSE): 

  • Una comunicazione ex-ante concernente la descrizione del progetto di investimento ed il costo;
  • Una certificazione rilasciata da soggetto abilitato che attesta la percentuale di riduzione dei consumi;
  • Una comunicazione ex-post al completamento dell'investimento;
  • Una certificazione rilasciata da soggetto abilitato che attesta l’avvenuta realizzazione degli investimenti in conformità con quanto riportato nella certificazione ex-ante.

 La normativa stabilisce che tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni  ci siano in ogni caso: 

  • Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
  • Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
  • Ingegneri e periti industriali iscritti ai rispettivi ordini.

 Per le sole Piccole e Medie Imprese, le spese sostenute per il rilascio delle certificazioni indicate vanno ad incrementare il Credito di Imposta, fino ad un massimo di Euro 10.000,00

Oltre alle certificazioni e comunicazioni ex-ante ed ex-post, l’impresa dovrà conservare tutta la documentazione attestante l’effettuazione degli investimenti e la corretta determinazione dei costi agevolabili. I documenti di trasporto, le fatture e gli altri documenti dovranno riportare espressamente il riferimento alla presente normativa. 

L’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile dovrà essere certificato da un revisore legale dei conti. Per le imprese non soggette all’obbligo di revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da oggetto idoneo e abilitato. In tal caso, i costi sostenuti per la certificazione delle spese andranno ad incrementare il Credito di Imposta fino ad un massimo di Euro 5.000,00


7. La data di fine progetto

A seconda degli investimenti contenuti e della loro data di ultimazione è possibile definire la data di completamento del progetto di investimento. 

Nel caso in cui l’ultimo investimento riguardi l’acquisizione dei beni di cui all’articolo 6 del Decreto del 2 marzo 2024 (beni materiali e immateriali con caratteristiche di Industria 4.0) la data di ultimazione si considera quella stabilita dall’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In sostanza dal momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà o altro diritto reale (spedizione, consegna del bene, presa in carico). 

Se l’ultimo investimento riguarda l’installazione di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili, la data presa in considerazione è quella di fine lavori. 

Infine, se l’ultimo investimento riguarda la formazione, la data di fine progetto coincide con quella della data di sostenimento dell'esame finale. 


8. Cumulabilità delle agevolazioni 

Il credito di imposta derivante dal Piano Transizione 5.0 è cumulabile con tutte le altre agevolazioni, incluse quelle che impiegano fondi europei. Grazie al via libera concesso dalla Commissione Europea, sarà possibile sommare gli incentivi provenienti da fonti diverse evitando però il doppio finanziamento.


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