Il Decreto Attuativo riferito al Piano Transizione 5.0, ha raggiuto finalmente la sua versione definitiva. Dopo i confronti interministeriali delle scorse settimane, il decreto è ora al vaglio della Corte dei Conti per la definitiva approvazione. Alla pubblicazione del decreto, tra qualche giorno, farà seguito la Circolare con le linee guida ed alcuni esempi pratici per la corretta applicazione della misura agevolativa. In ultimo arriverà il Decreto di apertura del portale GSE per il caricamento delle domande: siamo finalmente in dirittura di arrivo.
La normativa stabilisce che il calcolo dei risparmi energetici deve essere applicato sulla base dei consumi storici riferiti all’anno precedente. Nel caso di imprese di nuova costituzione o di imprese attive che abbiano variato i prodotti o servizi resi nei 6 mesi precedenti la data di avvio del progetto di investimento, è possibile effettuare le misurazioni dei risparmi energetici sulla base di uno scenario controfattuale. Tale opzione è percorribile anche per imprese già esistenti che avviano un'attività produttiva all'intero di una nuova unità locale. Vedremo più avanti come si definisce uno scenario controfattuale.
E’ confermato che Transizione 5.0 agevola gli investimenti avviati dal 1 gennaio 2024. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell’investimento.
E’ dunque importante assicurarsi che l’ordine di acquisto dei beni non sia antecedente al 01.01.2024.
E’ un aspetto essenziale per la pianificazione dei progetti di investimento. Ogni impresa può presentare una pratica agevolativa alla volta. Quando questa si è conclusa, con l’invio della certificazione ex-post e l’OK da parte del GSE, sarà possibile aprire una nuova pratica agevolativa. Da tenere presente che, nel caso in cui il progetto di investimento coinvolga due o più processi produttivi, il calcolo del risparmio dei consumi energetici dovrà essere riferito ai consumi generali dell’intera struttura produttiva.
La bozza del decreto attuativo prevedeva che, rispetto al limite massimo di costi agevolabili pari a 50 milioni di Euro per anno. fosse consentito alle imprese di considerare chiuse al 31 dicembre 2024 le pratiche i cui investimenti si concluderanno di fatto entro il 30 aprile 2025. Solo in questo caso, entro il 31 dicembre 2024 l’impresa avrebbe dovuto confermare al GSE di aver versato acconti in misura non inferiore al 50% del totale di progetto. Questa possibilità è stata rimossa dalla versione finale del decreto attuativo.
Il decreto attuativo dispone che il calcolo deve essere realizzato “confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi […] con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.
La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.”
Come già detto in precedenza, nel caso in cui il progetto di investimento riguardi due o più processi produttivi, la base di calcolo sarà costituita necessariamente dai consumi riferiti all’intera struttura produttiva.
Le imprese di nuova costituzione come pure quelle che, nei 6 mesi precedenti la comunicazione iniziale al GSE, abbiamo modificato prodotti e/o servizi resi, non disporranno di dati storici per il calcolo del risparmio energetico (uno scenario reale). Dovranno dunque procedere con il confronto rispetto ad uno scenario controfattuale.
Per ogni investimento in beni nuovi, dovranno essere individuati almeno 3 beni alternativi, disponibili, sul mercato dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, nei 5 anni precedenti la data di avvio del progetto. Individuati i beni “vecchi”, si dovrà calcolare il consumo energetico medio annuo per ogni bene. Sommando questa media per ogni bene oggetto dell’investimento si otterrà lo scenario controfattuale di riferimento per il confronto con i beni nuovi ed il calcolo del risparmio energetico.
Supponiamo che i 3 beni alternativi individuati abbiano un consumo medio annuo rispettivamente di 445, 430 e 400 MWh avremo un consumo medio annuo di 425MWh. Se il nuovo bene incluso nel progetto di investimento ha un consumo medio di 350MWh, il risparmio medio annuo sarà pari 75Mwh cioè a circa il 18%.
Le linee guida di imminente pubblicazione conterranno degli esempi concreti per la corretta applicazione dei calcoli di riduzione dei consumi energetici.
La normativa stabilisce che il dimensionamento degli impianti deve tenere conto di una producibilità massima che non ecceda il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Per gli impianti fotovoltaici sono stabiliti dei costi massimi agevolabili rapportati alla dimensione degli impianti. I componenti relativi ai sistemi di stoccaggio sono agevolabili nella misura massima di € 900,00 per kWh.
La parte che riguarda invece i sistemi di generazione dell’energia è agevolabile nelle misure massime stabilite nella tabella allegata al decreto attuativo:
Fino a 20 kWe | € 1.350 / kW |
Da 21 a 200 kWe | € 1.060 / kW |
Da 201 a 600 kWe | € 970 / kW |
Da 601 a 1.000 kWe | € 860 / kW |
Oltre i 1.000 kWe | € 800 / kW |
Il decreto attuativo fornisce l’elenco delle attività ammesse alla formazione del personale e definisce i soggetti che sono abilitati allo svolgimento del servizio di formazione.
I corsi dovranno avere una durata minima di 12 ore, dovranno includere obbligatoriamente alcuni moduli formativi sulla gestione dell’energia e sulla digitalizzazione dei processi produttivi.
Le spese ammesse per la determinazione del credito di imposta sono rappresentate dai costi degli enti formativi, dalle ore impegnate dal personale dipendente per la formazione, dai costi delle attività di consulenza riferite ai progetti formativi e dalle spese generali indirette.
E’ possibile inoltre imputare l’ammortamento di strumenti e attrezzature nella quota parte riferibile all’esclusivo utilizzo nell’attività di formazione. Il credito di imposta per tali spese è agevolabile nella misura massima del 10% del valore del progetto e in ogni caso non può eccedere il limite di € 300.000.
A seconda degli investimenti contenuti e della loro data di ultimazione è possibile definire la data di completamento del progetto di investimento.
Nel caso in cui l’ultimo investimento riguardi l’acquisizione dei beni di cui all’articolo 6 del Decreto del 2 marzo 2024 (beni materiali e immateriali con caratteristiche di Industria 4.0) la data di ultimazione si considera quella stabilita dall’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. In sostanza dal momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà o altro diritto reale (spedizione, consegna del bene, presa in carico).
Se l’ultimo investimento riguarda l’installazione di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili, la data presa in considerazione è quella di fine lavori.
Infine, se l’ultimo investimento riguarda la formazione, la data di fine progetto coincide con quella della data di sostenimento dell'esame finale.
Ecco i passi da compiere per accedere al credito di imposta Transizione 5.0:
Il credito di imposta Transizione 5.0 è cumulabile con con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Non è cumulabile con il Credito di Imposta Industria 4.0., con il credito di imposta ZES SUD e nemmeno con altri aiuti provenienti da fondi europei quali, ad esempio, FESR o PNRR.
Il Decreto del 2 marzo aveva già indicato alcune figure abilitate al rilascio delle certificazioni ex-ante ed ex-post: EGE (Esperti in gestione dell’energia con standard di accreditamento specifici) e le ESCO (Energy Saving Company).
Il Decreto attuativo amplia la categoria dei soggetti abilitati estendendo, per questi due soggetti, gli standard di accreditamento. Autorizza inoltre al rilascio di tali certificazioni anche gli ingegneri iscritti all’Albo nelle sezioni A e B, i periti Industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi:
Il decreto attuativo chiarisce che il soggetto che rilascia le dichiarazioni ex-ante ed ex-post può coincidere con quello che rilascia la perizia asseverata, a condizione che ne abbia i requisiti.
In caso di mancata conclusione del progetto di investimento per Transizione 5.0, l’impresa potrà optare per l’agevolazione di Industria 4.0 senza necessità di dover ripetere la comunicazione ex-ante, già inviata per la pratica Transizione 5.0.
Attendiamo dunque nei prossimi giorni la pubblicazione del decreto attuativo, della circolare con le linee guida e il decreto per l’apertura del portale GSE.