10 Jun
10Jun


A partire dal prossimo 16 giugno sarà possibile usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo. La misura è stata introdotta con l’art. 28 del Decreto Rilancio.


Beneficiari

Possono accedere all’agevolazione fiscale i soggetti che esercitano attività di impresa nel settore industriale, commerciale, artigianale, agricolo e di interesse turistico, in possesso dei seguenti requisiti:


  • Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente
  • Riduzione minima del 50% del fatturato nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi periodi di riferimento del 2019.

Possono beneficiare della misura anche le strutture alberghiere e turistiche senza il vincolo del limite di fatturato annuo.


Intensità del beneficio

Il bonus può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 ed è calcolato sui canoni di locazione, già pagati, dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 applicando le seguenti percentuali:


  • 60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo
  • 30% dei canoni riferiti a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda.

Per le strutture ricettive con attività stagionale dovranno essere presi in considerazione, ai fini del calcolo del beneficio, i mesi aprile, maggio e giugno 2020.


Divieto di cumulo

La misura non può essere cumulata con i benefici già ottenuti con il credito di imposta per botteghe e negozi stabilito dal Decreto Cura Italia.


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